L’Articolo 62 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 riprende la Normativa Comunitaria (Direttiva 2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi delle transazioni commerciali. È ufficiale:
il provvedimento entrerà in vigore il 24 ottobre prossimo, introducendo elementi innovativi per chi commercializza prodotti agro-alimentari.
L’Articolo 62 del D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito nella Legge n°27 del 24 Marzo 2012, riprende la Normativa Comunitaria (Direttiva 2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi delle transazioni commerciali. Riteniamo di farvi cosa gradita riepilogando i contenuti dello stesso.
Il Comma 1 dell’Art.62 prevede che per la cessione dei prodotti agro-alimentari, pena la nullità, deve essere stipulato un contratto:
La disposizione si applica ai nuovi contratti stipulati a decorrere dal 24/10/2012.
I contratti già in essere alla data del 24/10/2012 dovranno essere adeguati entro il 31/12/2012.
Il Comma 2 dell’Art.62 individua 5 "condotte sleali" (vietate), che in sintesi hanno la funzione di evitare "qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali gravose".
Il Comma 3 dell’Art.62 stabilisce inoltre che i pagamenti di prodotti agro-alimentari devono essere effettuati:
Il termine di pagamento decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
La percentuale degli interessi è maggiorata di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.
Il cedente deve emettere fatture distinte per la cessione di prodotti agro-alimentari deperibili e prodotti agroalimentari non deperibili.