L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori, e per certi versi inattesi, chiarimenti in relazione alle operazioni da includere nella comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010. Tra i numerosi quesiti posti all’attenzione dell’Agenzia vi vogliamo evidenziare quelli che riteniamo più significativi.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che sussiste l’obbligo di indicazione nella comunicazione dei canoni leasing o di noleggio da parte degli utilizzatori dei beni, precisando che la comunicazione effettuata dai soggetti concedenti dei beni (società di leasing o operatore commerciale) non sostituisce l’obbligo di comunicazione in capo ai soggetti utilizzatori. Relativamente a tali contratti è opportuno ricordare che per la verifica della soglia (25.000 euro per il 2010) si deve tener conto del canone maturato in ciascun anno solare, in quanto trattasi di accordi da cui derivano contratti periodici.
È stato precisato che sono escluse dallo Spesometro le fatture di acconto e saldo relative ad un immobile che formerà oggetto di successiva vendita. Tuttavia se le fatture relative agli acconti sono registrate in un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare.
In risposta ad uno dei quesiti formulati l’Agenzia ha precisato che sono da comunicare le operazioni riguardanti clienti e fornitori cosiddetti "abituali" o "di fiducia" se l‘importo complessivo delle stesse supera la soglia di rilevanza.
I soggetti che svolgono, anche solamente in via occasionale, l’attività di noleggio e locazione di beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità di diporto e aeromobili) sono tenuti ai seguenti adempimenti: