Con l'articolo 21 del DL 78/2010 è stato introdotto il nuovo obbligo di comunicazione in via esclusivamente telematica delle "operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3.000 euro". L'obiettivo dell’Amministrazione finanziaria è quello di ottenere un ulteriore strumento per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti, sia in materia di Iva, sia in ambito di imposte sul reddito. Vediamo in sintesi la normativa:
Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti Iva, per le quali il corrispettivo dovuto è pari o superiore alla soglia di 3.000 euro (di imponibile, iva esclusa) per quanto riguarda le operazioni soggette a fatturazione, e di 3.600 euro (comprensiva di Iva) per quanto riguarda le operazioni non soggette a fatturazione. Le operazioni sono individuate facendo riferimento al momento della registrazione o, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni.
Tutti i soggetti Iva che effettuano operazioni rilevanti a fini dell'imposta.
Tipo di soggetto iva
Per i soggetti residenti - Partita Iva o Codice Fiscale del soggetto
Per i soggetti non residenti - Dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita (se persone fisiche), ragione sociale (se persone non fisiche), domicilio fiscale.
Per tutti - Data dell'operazione Importo delle operazioni Imponibili, Non imponibili, Esenti (con eventuale esposizione dell’iva). Tipologia delle operazioni: Beni o Servizi. Tipologia di imponibilità. Tipologia di pagamento: acconto, saldo o non frazionato.
Per la prima comunicazione sono state concesse delle deroghe, in merito al tipo di operazioni da comunicare e alle soglie da considerare:
La normativa fa delle precisazioni in merito a come controllare se un'operazione supera la soglia dei 3000/3.600 euro. Innanzitutto si fa sempre riferimento alle "condizioni contrattuali", ossia a quanto stabilito fra cedente e cessionario (o committente e prestatore), sia in forma scritta che verbale, a prescindere dal numero di operazioni - sia con iva che senza iva - successivamente effettuate. Il termine "contratto" che si ritrova in maniera ricorrente nella normativa va quindi interpretato in senso più ampio: si riferisce al concetto di compravendita. In particolare si distinguono tre modalità di controllo sul superamento della soglia:
Da tutto ciò si evince che ai fini dell’inserimento nella comunicazione, in caso di emissione di più documenti a fronte della stessa compravendita, questi debbano essere collegati per consentire di risalire all’importo complessivo della contrattazione. Nei paragrafi successivi vedremo le modifiche apportate ai programmi per gestire questa esigenza operativa.
Per informazioni più dettagliate rimandiamo al sito dell’Agenzia delle Entrate dove si può trovare tutta la normativa disponibile sull'argomento e le specifiche tecniche del file telematico: www.agenziaentrate.gov.it
La procedura Over 3000 introduce le seguenti nuove procedure:
1. Gestione dei contratti per collegare fra di loro le operazioni Iva, ai fini del controllo del superamento della soglia di 3000 euro.
2. Procedura di estrazione dei movimenti Iva dalla contabilità, che alimenterà in modo automatico il file con i movimenti contabili da cui sarà poi generato il file telematico.
3. Procedura di gestione del file telematico che consentirà di: